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Deliberazione 10 aprile 2002 n. 2

 

Garante per la Protezione dei Dati Personali - Codici di deontologia e di buona condotta relativi ai trattamenti di dati personali effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica; necessari per finalita' previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro; effettuati a fini di invio di materiale pubblicitario; a fini di informazione commerciale; nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo; provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici; effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini.

 

(GU n. 106 del 8-5-2002)

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  seduta  odierna,  con  la  partecipazione  del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del  prof.  Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

  Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, lettera h), della citata legge  n.  675/1996,  il  quale  attribuisce al Garante il compito di promuovere  nell'ambito  delle categorie interessate, nell'osservanza del  principio  di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di deontologia  e di buona condotta per determinati settori, verificarne la  conformita'  alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

  Visto  il  decreto  legislativo  28 dicembre  2001, n. 467, recante disposizioni  integrative  e correttive della normativa in materia di protezione  dei dati personali ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 127,  e  in  particolare  l'art. 20, comma 1, il quale prevede che il Garante,  al  fine  di  garantire  la  piena  attuazione dei principi previsti   dalla  disciplina  in  materia  di  trattamento  dei  dati personali  deve  promuovere entro il 30 giugno 2002 la sottoscrizione di  codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e  privati  interessati al trattamento dei dati personali nei settori indicati  al  comma  2  del  medesimo  articolo,  tenendo conto della specificita'  dei trattamenti nei diversi ambiti, nonche' dei criteri direttivi  delle  raccomandazioni  del  Consiglio  d'Europa  indicate nell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 676/1996;

  Considerato  che  il  citato  comma  2  dell'art.  20  del  decreto legislativo   n.   467/2001   prevede  la  sottoscrizione  di  codici riguardanti il trattamento di dati personali:

    a) effettuati   da   fornitori  di  servizi  di  comunicazione  e informazione  offerti per via telematica (con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una piu' adeguata informazione e consapevolezza  degli  utenti delle reti di telecomunicazione gestite da  soggetti  pubblici  e  privati rispetto ai tipi di dati personali trattati  e  alle  modalita'  del  loro  trattamento,  in particolare attraverso   informative   fornite   in  linea  in  modo  agevole  ed interattivo,  per  favorire  una piu' ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui  all'art. 9 della legge n. 675/1996, anche ai fini dell'eventuale rilascio  di  certificazioni  attestanti  la qualita' delle modalita' prescelte e il livello di sicurezza assicurato);

    b) necessari  per  finalita'  previdenziali o per la gestione del rapporto   di  lavoro  (prevedendo  anche  specifiche  modalita'  per l'informativa  all'interessato  e  per  l'eventuale  prestazione  del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalita' di occupazione  e  alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili);

    c) effettuato  a  fini  di  invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  interattiva (prevedendo anche, per i casi in  cui  il  trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme  semplificate  per  manifestare  e  rendere  meglio conoscibile l'eventuale   dichiarazione   di   non   voler  ricevere  determinate comunicazioni);

    d) svolto  a  fini di informazione commerciale (prevedendo anche, in  correlazione  con  quanto  previsto  dall'art. 10, comma 4, della legge   n.   675/1996,   modalita'   semplificate  per  l'informativa all'interessato  e  idonei  meccanismi  per  favorire  la  qualita' e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati);

    e) effettuato  nell'ambito  di  sistemi  informativi  di cui sono  titolari  soggetti  privati,  utilizzati  a  fini  di  concessione di crediti  al  consumo  o  comunque  riguardanti  l'affidabilita'  e la puntualita'  nei  pagamenti  da parte degli interessati (individuando anche  specifiche  modalita'  per  favorire  la comunicazione di dati personali    esatti   e   aggiornati   nel   rispetto   dei   diritti dell'interessato);

    f) provenienti  da  archivi,  registri, elenchi, atti o documenti tenuti  da  soggetti pubblici (anche individuando i casi in cui debba essere  indicata  la  fonte  di  acquisizione  dei  dati e prevedendo garanzie  appropriate  per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi,  tenendo  presente quanto previsto dalla raccomandazione del Consiglio  d'Europa  N. R (91) 10 in relazione all'art. 9 della legge n. 675/1996);

    g) effettuato  con  strumenti  automatizzati  di  rilevazione  di immagini  (prevedendo  specifiche  modalita'  di  trattamento e forme semplificate   di   informativa  all'interessato  per  garantirne  la liceita'  e  la  correttezza  anche  in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 675/1996);

  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  3, del decreto legislativo n. 467/2001, il rispetto delle disposizioni contenute nei codici  deontologici sopra indicati costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati;

  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  4, del decreto legislativo  n.  467/2001,  i  codici  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e riportati in allegato  al  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127;

  Considerata  la  necessita' di adempiere alle predette disposizioni di  legge  osservando  il principio di rappresentativita' nell'ambito delle   categorie  coinvolte  e  di  acquisire maggiori  elementi  di valutazione  dai  diversi  soggetti  potenzialmente  interessati alla sottoscrizione  di  codici  di  deontologia  e  di buona condotta per determinati settori;

  Ritenuta   l'opportunita'   di  conferire  la  massima  pubblicita' all'iniziativa  del  Garante  e al procedimento per la sottoscrizione dei  predetti  codici  di  deontologia  e  di  buona  condotta  anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;

  Visto  l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la  Commissione  incoraggiano  l'elaborazione  di  codici di condotta destinati  a  contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;

  Considerata  la  necessita'  che  i  codici su base nazionale siano adottati tenendo conto degli eventuali progetti di codici di condotta comunitari;

  Riservata   l'iniziativa   di   promuovere   ulteriori   codici  di deontologia  e  di  buona  condotta  in  altri  settori  di rilevante interesse generale;

  Visti  gli  atti  d'ufficio  e  le richieste di soggetti pubblici e privati sinora pervenute;

  Viste   le   osservazioni  dell'ufficio  formulate  dal  segretario generale  ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

  Relatore il prof. Stefano Rodota';

 

                   TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

  1.  Promuove  la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali in relazione alle finalita' ed ai criteri indicati dal  citato  art. 20 e richiamati in premessa, nei settori di seguito indicati:

    a) trattamenti  di  dati  personali  effettuati  da  fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica;

    b) trattamenti   di   dati   personali  necessari  per  finalita' previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro;

    c) trattamenti  di  dati  personali effettuati a fini di invio di materiale   pubblicitario   o  di  vendita  diretta,  ovvero  per  il compimento  di  ricerche  di  mercato  o di comunicazione commerciale interattiva;

    d) trattamenti  di  dati  personali svolti a fini di informazione commerciale;

    e) trattamenti   di  dati  personali  effettuati  nell'ambito  di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a  fini  di  concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita'  e  la  puntualita'  nei  pagamenti  da  parte  degli interessati;

    f) trattamenti   di   dati   personali  provenienti  da  archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici;

    g) trattamenti   di   dati  personali  effettuati  con  strumenti automatizzati di rilevazione di immagini.

  2.  Invita  tutti  i  soggetti  pubblici  e privati aventi titolo a partecipare  all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentativita'  di  cui  all'art.  31, comma 1, lettera h), della legge  n. 675/1996, a darne comunicazione a questa Autorita' entro il 31 maggio  2002  al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati  personali,  piazza  di  Montecitorio  n.  121 - 00186 Roma, fax 06/69677715, e-mail: codici@garanteprivacy.it

  3.  Riserva  ad  altri  provvedimenti la verifica della conformita' alle  leggi  e  ai  regolamenti  dei  progetti  di codici, l'esame di eventuali osservazioni, nonche' le iniziative necessarie ai sensi del citato  art.  31, comma 1, lettera h), per garantirne la diffusione e il rispetto.

    Roma, 10 aprile 2002

                                               Il presidente: Rodota'